Statuto


Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

Il giorno 09/06/2005 a Menfi, presso Notaio Palermo in Via Garibaldi, Cortile 35, è costituita l'Associazione Pro Loco denominata Pro loco l'Araba Fenicia con sede legale nel Comune di Sambuca di Sicilia Corso Umberto I n. 113. Ai sensi dell'art.7, comma 2, del Decreto assessoriale n.3512/S3TUR del 21/12/2016, la Pro Loco è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo per il tramite dei Servizi Turistici Regionali competenti per territorio.  La Pro Loco aderisce, per le finalità previste dalle Leggi vigenti e per il raggiungimento degli scopi sociali, all'associazione di categoria denominata Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia tramite il Comitato Regionale UNPLI Sicilia cod. Fisc. 91008880899 indirizzo di posta elettronica certificate: prolocounplisicilia@pec.it.

Art. 2
Caratteristiche e competenza territoriale
La Pro Loco l'Araba Fenicia di Sambuca di Sicilia è un'associazione di volontariato, di natura privatistica, senza fini di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale e con rilevanza di interesse pubblico, che svolge la propria attività nell'ambito del territorio del Comune di Sambuca di Sicilia. La Pro Loco può operare anche al di fuori del proprio Comune in forza di forme consortili con altre associazioni o enti o di convenzioni stipulate con Comuni confinanti, sin quando negli stessi non esista altra associazione Pro Loco, iscritta al relativo Albo regionale.

Art. 3
Finalità e oggetto
La Pro Loco ha finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche del Comune in cui ha sede. È disciplinata dall'art. 8 della legge regionale siciliana 15 settembre 2005, n. 10 e dal decreto assessoriale n. 3512/S3TUR del 21/12/2016 e successive modifiche ed integrazioni, ed opera per le seguenti finalità:
a) la tutela, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse ambientali, turistiche e culturali del luogo;
b) il miglioramento dei servizi di accoglienza e di informazione turistica anche attraverso azioni a supporto delle attività inerenti la ricettività alberghiera ed extralberghiera;
c) la programmazione e realizzazione di iniziative atte a sensibilizzare la popolazione residente nel Comune, relativamente alle potenzialità culturali, ambientali e turistiche esistenti nel proprio territorio;
d) l'organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, di iniziative di fruizione del territorio quali visite guidate, escursioni, attività di animazione locale;
e) la gestione di monumenti e dei relativi servizi finalizzati alla loro fruizione turistica;
f) la promozione di attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso gli associati che verso terzi, allo scopo di sviluppare forme di turismo socio-culturale, con particolare riguardo alla terza età, ai minori ed ai disabili;
g) l'apertura e gestione di un circolo per i propri soci.

Art. 4
Finanziamento e patrimonio
Il patrimonio della Pro Loco è formato da:
a) quote sociali, nella misura annualmente determinata dall'assemblea dei soci, da versare entro il 28 febbraio di ogni anno;
b) contributi dei soci;
c) eredità, donazioni e legati;
d) contributi a vario titolo pervenuti da parte di enti ed istituzioni pubbliche: Unione Europea, Stato, Regione, Libero Consorzio Comunale, Città metropolitana, Comune.
e) entrate derivanti da servizi convenzionati con enti pubblici e privati;
f) proventi derivanti da gestioni permanenti o occasionali di beni e di servizi verso i soci o verso terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, agricola e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
g) erogazioni liberali dei soci o di terzi per i fini istituzionali;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate all'autofinanziamento, quali feste e sottoscrizioni, tombole e lotterie anche a premi;
i) entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
Gli avanzi di amministrazione devono essere impegnati per le attività istituzionali dell'anno successivo o a copertura di eventuali perdite di gestione degli esercizi precedenti;
È fatto assoluto divieto di distribuire ai soci utili o proventi derivanti dalle attività a qualunque titolo esercitate.

Art. 5
Soci
La qualità di socio è conseguibile da tutti i cittadini sia italiani che stranieri che ne facciano richiesta alla Pro Loco. Tale qualità si perde per dimissioni, morosità o indegnità.
I soci della Pro Loco si distinguono in: ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari:
a) Socio ordinario è colui il quale assolve al versamento della quota sociale ordinaria annua.
b) Socio sostenitore è colui il quale versa somme superiori alla quota ordinaria di associazione.
c) Socio benemerito è quel socio dichiarato tale dall'assemblea a seguito di particolari meriti, acquisiti durante la vita della Pro Loco.
d) Socio onorario è chi per meriti particolari verso la Pro Loco o la località, è insignito di tale titolo dal consiglio direttivo con delibera motivata.
I soci benemeriti e onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annua.


Art. 6
Diritti e doveri del socio
Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale, purché maggiorenni, hanno diritto di:
a) eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
b) essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
c) approvare i bilanci, le modifiche statutarie e gli atti regolamentari della Pro Loco;
d) ricevere la tessera della Pro Loco;
e) frequentare i locali della Pro Loco;
f) fruire dei servizi della Pro Loco;
g) essere informati per tempo e partecipare a tutte le attività programmate dalla Pro Loco;
I soci ordinari e sostenitori hanno il dovere di versare, entro il 28 febbraio di ciascun anno, la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo, in sede di approvazione del bilancio preventivo. In caso di morte, recesso o esclusione dall'Associazione, i versamenti fatti a qualsiasi titolo non sono rimborsabili, non creano diritti di partecipazione né, tanto meno, quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi per successione o a nessun altro titolo.
I soci hanno il dovere di osservare le norme statutarie e regolamentari, di partecipare alla vita sociale e amministrativa dell'Associazione, di garantirne l'assetto economico e tutelarne l'immagine.

Art. 7
Ammissione e perdita della qualifica di socio

L'ammissione a socio della Pro Loco viene deliberata dal Consiglio Direttivo previa presentazione di regolare istanza accompagnata dal versamento della quota sociale deliberata dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. La qualità di socio si perde per dimissioni, morte, morosità, indegnità. In caso di dimissioni il socio che desideri recedere dovrà darne comunicazione al Presidente con lettera scritta certificabile. Le dimissioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile ed il recesso diventa operativo dal momento della presentazione della comunicazione scritta. Il Consiglio Direttivo verifica il rispetto dell'art. 6, comma 2, del presente statuto e, qualora il socio non abbia provveduto al pagamento della quota sociale annua, ne delibera la cancellazione dall'elenco dei soci. Resta impregiudicato il diritto dell'Associazione a riscuotere le quote maturate e non pagate dal socio moroso. L'esclusione di un socio per indegnità viene deliberata dall'assemblea dei soci su proposta motivata del Consiglio Direttivo. L'adesione all'Associazione deve intendersi a tempo indeterminato ed in nessun caso per periodi temporanei, fermo restando il diritto di recesso. Il socio che sia stato proclamato decaduto per indegnità non potrà presentare più istanza di ammissione alla Pro Loco. Il socio nei cui confronti risulti pendente un procedimento penale viene considerato sospeso dall'attività della Pro Loco ed eventualmente riammesso una volta cessato il motivo di sospensione. Nel caso di condanna definitiva l'Assemblea ne delibera 'esclusione su proposta del Consiglio Direttivo.


Art. 8
Organi
Sono organi della Pro Loco:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei conti;

Art. 9
Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei soci rappresenta l'universalità degli associati e le sue decisioni obbligano tutti gli iscritti. All'Assemblea prendono parte tutti i soci che risultino in regola con il pagamento delle quote sociali degli anni precedenti ed abbiano versato entro i termini stabiliti, la quota dell'anno in corso. L'Assemblea ha il compito di dare le direttive generali per il raggiungimento degli scopi sociali. Ogni associato può accettare fino ad un massimo di tre deleghe. Non è ammesso il voto per corrispondenza. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Il Presidente, su indicazione del Consiglio Direttivo, indice l';assemblea con avviso in cui è specificata la sede, la data e l'ora della convocazione nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. Spetta all'Assemblea, in seduta ordinaria, l'elezione del Consiglio direttivo e del Revisore dei conti. L'Assemblea ordinaria, normalmente, viene convocata entro il mese di ottobre di ogni anno per l'approvazione del bilancio di previsione ed il relativo programma delle attività da attuarsi nel corso dell'anno successivo. Viene convocata, inoltre, entro il mese di aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente.  L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo quanto non diversamente disposto dal presente Statuto, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei soci presenti ed aventi diritto al voto. L'Assemblea viene convocata e presieduta dal Presidente della Pro Loco o, in sua assenza, dal vice presidente. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti (gli astenuti non sono considerati votanti). Compete all'Assemblea ordinaria deliberare sul programma generale delle attività e sul relativo bilancio di previsione, sul conto consuntivo, entrambi predisposti dal Consiglio, su eventuali proposte del Consiglio Direttivo dei soci, sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea delibera, inoltre, sulla destinazione di eventuali utili o avanzi di gestione che non potranno mai essere distribuiti ai soci, neanche in forma indiretta. Lo stesso dicasi per quanto riguarda fondi, riserve o capitale. L'Assemblea può essere anche indetta dietro richiesta scritta presentata al Consiglio Direttivo da almeno un terzo dei soci. La convocazione assembleare deve essere trasmessa ai soci ed al Revisore dei conti almeno dieci giorni prima della data di convocazione attraverso il sistema di posta elettronica certificata o il recapito postale ordinario per quegli associati che non dispongono di un box di posta elettronica. L'avviso di convocazione va altresì esposto nella sede sociale in luogo di facile accesso ed in maniera ben visibile. Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea in sessione straordinaria. L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza di quattro quinti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza di due terzi dei soci aventi diritto al voto (gli astenuti non sono considerati votanti). L'Assemblea delibera lo scioglimento della Pro Loco con il voto favorevole di quattro quinti dei soci aventi diritto al voto (gli astenuti non sono considerati votanti). Delle riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Pro Loco. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ivi comprese quelle relative all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed annesse relazioni, devono essere inviate entro trenta giorni dalla loro approvazione al Servizio Turistico Regionale competente per territorio.

Art. 10
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari (da un minimo di 5 ad un massimo di 11, stabilito dall'Assemblea prima delle votazioni) di membri eletti a votazione segreta dall'Assemblea tra i propri soci; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. 
In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, dei membri effettivi, si procede alla loro surroga con i soci primi non eletti sino ad un massimo della metà dei consiglieri stabiliti. 
Entro trenta giorni dalla surroga l'Assemblea ratifica i nominativi dei Consiglieri subentrati o, in mancanza, elegge nuovi Consiglieri.
Può essere eletto componente del Consiglio Direttivo un rappresentante dell'UNPLI Sicilia Associazione di categoria alla quale la Pro Loco ha aderito. 
Possono partecipare alle sedute del Consiglio, per l'espressione di pareri consultivi e quindi senza diritto al voto: il Sindaco del Comune, i consiglieri comunali e i componenti la giunta, gli esponenti delle associazioni di volontariato o delle associazioni di categoria nel campo turistico culturale presenti sul territorio comunale, eventuali esperti nelle materie oggetto di attività della Pro Loco a ciò esplicitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo. 
Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei consiglieri previsti; nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti, a votazione segreta, il Presidente ed il vice Presidente.
Il rinnovo delle cariche sociali deve essere comunicato:
a) al Servizio Turistico Regionale, territorialmente competente, in seno alla comunicazione annuale di verifica dei requisiti;
b) all'UNPLI Sicilia Associazione di categoria alla quale la Pro Loco ha aderito. 
Il Consiglio, di norma, viene convocato dal Presidente almeno ogni sessanta giorni ed ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri. 
L'avviso di convocazione (contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno) deve essere inviato ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti almeno cinque giorni prima della riunione, utilizzando il sistema di posta elettronica certificata o il recapito postale ordinario per quei membri che non dispongano di un box di posta elettronica. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire fino a ventiquattr'ore prima anche a mezzo di comunicazione telefonica. La riunione si intende comunque valida con la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Il Consigliere che non rinnova la propria adesione alla Pro Loco entro il 28 febbraio di ogni anno decade automaticamente dalla carica. Il Consigliere che per tre sedute consecutive risulti immotivatamente assente dal Consiglio viene dichiarato decaduto e surrogato dal primo dei non eletti. Il Consiglio si riserva di decidere, circa la decadenza del socio-consigliere, qualora lo stesso abbia fatto pervenire per iscritto giustificati motivi comprovanti l'assenza. Sia la decadenza che la surroga devono essere notificate all'Assemblea dei soci. Spetta al Consiglio direttivo l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione e redazione del bilancio preventivo, la formazione del bilancio consuntivo, che deve essere approvato dall'Assemblea; spetta, inoltre, al Consiglio deliberare su:
a) ammontare della quota sociale annua
b) ammissione, esclusione o decadenza dei soci;
c) decadenza e surroga dei Consiglieri,
d) assunzione di ogni iniziativa utile al raggiungimento delle finalità sociali, con tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all'Assemblea dei soci. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il registro dei verbali deve essere consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

Art. 11
Presidente e vice Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante della Pro Loco ed ha, unitamente agli altri membri del Consiglio Direttivo, la responsabilità dell'amministrazione dell'associazione. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a votazione segreta, o in altro modo accettato dal Consiglio stesso, a maggioranza dei voti utili. Analogamente il Consiglio procede alla elezione del vice Presidente. In caso di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente o dal Consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione alla Pro Loco. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea dei soci con l'assistenza del Segretario. In caso di dimissioni o di impedimento permanente il Consiglio direttivo deve provvedere entro 15 giorni alla elezione del nuovo Presidente.

Art. 12
Segretario - Tesoriere
Il Segretario è nominato dal Consiglio direttivo su indicazione del Presidente.  Il Segretario assiste il Consiglio e l'Assemblea, redige i verbali e cura il normale funzionamento degli uffici. Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della perfetta tenuta degli atti e di ogni altro documento sociale. Il Segretario su delibera del Consiglio può svolgere anche la funzione di Tesoriere. Il Segretario, in particolare, ha i seguenti compiti:
a) partecipa, senza diritto di voto, nel caso in cui non sia Consigliere, alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci;
b) predispone relazioni e verbali, di cui sia stato incaricato;
c) esprime parere sulla regolarità procedurale delle deliberazioni dei vari Organi deliberativi;
d) amministra un fondo spese istituito allo scopo dal Consiglio Direttivo;
e) redige il bilancio preventivo e quello consuntivo;
f) provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute;
g) deposita presso la sede sociale i documenti contabili relativi al Bilancio consuntivo, già approvato dal Consiglio direttivo, almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione.

Art. 13
Revisori dei conti
L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare un Revisore dei conti, da eleggersi con votazione segreta. Il Revisore dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Ha il compito di esaminare la contabilità sociale periodicamente ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, nonché di relazionare all'Assemblea dei Soci sul bilancio preventivo e consuntivo. Il Revisore partecipa, con parere consultivo, ai lavori del Consiglio.

Art. 14
Presidente onorario
Il Presidente onorario può essere nominato dall'Assemblea dei Soci per eccezionali meriti acquisiti in attività svolte a favore della Pro Loco. Al Presidente onorario possono essere affidati, dal Consiglio direttivo, incarichi di raccordo o di rappresentanza verso altri enti.

Art. 15
Disposizioni generali
La Pro Loco adegua la propria attività gestionale alle norme vigenti, riconoscendo l'assenza di lucro e la competenza territoriale. La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali. In caso di particolari necessità la Pro Loco può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci. Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite ed incompatibili con i ruoli di consigliere comunale, membro della giunta comunale e comunque, più in generale, con tutte le cariche politiche o d'ufficio in conflitto d'interesse. Il Consiglio direttivo delibera in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere il rimborso delle spese documentate, sostenute dai membri del Consiglio e dai Soci, strettamente inerenti allo svolgimento di incarichi relativi alle attività istituzionali. Entro trenta giorni dalla sua costituzione, 'Associazione provvede ad inoltrare richiesta di iscrizione all'Albo regionale delle Pro Loco istituito presso l'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo per il tramite del libero Consorzio Comunale e, per conoscenza, al Servizio Turistico Regionale, territorialmente competenti.

Art. 16
Vigilanza e Controllo
L'Associazione è sottoposta alla vigilanza e controllo del Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, per il tramite dei Servizi Turistici Regionali competenti per territorio, i quali, con cadenza annuale, verificano l'attualità delle condizioni e dei requisiti fissati con il Decreto, con particolare riferimento alla regolarità dei bilanci ed alle attività effettivamente poste in essere. La Pro loco può modificare la propria sede, qualora la variazione avvenga all'interno dello stesso centro abitato e deve darne comunicazione al Servizio Turistico Regionale competente per territorio entro trenta giorni dal verificarsi del trasferimento. Nel caso in cui il trasferimento sia diretto ad altro centro abitato, esso stesso dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio Turistico Regionale competente per territorio, previo accertamento del mantenimento dei requisiti, inclusi quelli da dimostrare con la relazione di cui all'art.4 lettera "e" del Decreto n.3512. I Servizi Turistici Regionali competenti per territorio propongono la revoca della iscrizione e la conseguente cancellazione dall'Albo, nei casi accertati di:
a) gravi irregolarità nella conduzione dell'associazione rispetto alle norme previste dallo statuto o nell'amministrazione dell'associazione, con particolare riferimento alle procedure di formazione ed approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi; 
b) manifesta impossibilità di funzionare;
c) manifesta inattività e/o irreperibilità presso la sede dichiarata;
d) svolgimento di attività difformi e/o irreperibilità presso la sede dichiarata Il Dipartimento Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, per il tramite dei Servizi Turistici Regionali competenti per territorio attiva la procedura della iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco.
Art. 17
Scioglimento della Pro Loco
La Pro Loco può essere sciolta con apposita delibera dei soci in assemblea straordinaria con la maggioranza dei quattro quinti dei soci aventi diritto al voto. Lo scioglimento della Associazione Pro Loco deve essere comunicato al Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo per il tramite del Servizio Turistico Regionale, al Comune entro cui la Pro Loco opera, all'UNPLI Sicilia Associazione di categoria alla quale la Pro Loco ha aderito e per conoscenza al Libero Consorzio Comunale, competete per territorio, entro trenta giorni dalla data della delibera di scioglimento. In caso di vacanza amministrativa, l'amministrazione uscente risponde direttamente di eventuali pendenze contabili o amministrative. In caso di scioglimento della Pro Loco l'eventuale residuo attivo ed i beni mobili ed immobili inventariati dovranno essere devoluti, con la stessa delibera che ne dispone lo scioglimento, a fini di utilità sociale ad organizzazione o ente appositamente individuato dall'Assemblea in sede di scioglimento. In alcun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 18
Riferimenti legislativi
Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa rinvio a quanto previsto dal codice civile e dalle leggi nazionali in materia di tasse, imposte e tributi.